GESCAB


Art. 1 - Generalità 1.1
Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto marittimo di passeggeri dal porto di partenza al porto di arrivo così come disciplinato dagli artt. 396 e seguenti del Codice della Navigazione, dalle condizioni di trasporto seguenti e dal Regolamento UE n. 1177/2010. 
1.2 Ai fini del presente contratto si precisa quanto segue:

- Per passeggero si intende ogni persona che abbia stipulato un contratto di trasporto marittimo di persone e, per l’effetto, sia titolare di biglietto di passaggio emesso dal vettore attraverso i suoi canali di vendita diretti (biglietterie, sito internet) e/o indiretti (agenzie autorizzate) e che viaggi sulle unità navali. 
- Per vettore si intende la società SNAV S.p.A. di seguito indicata come “società” o “compagnia”. Il vettore marittimo è normalmente il vettore contrattuale. L’unità navale utilizzata per il trasporto può far parte della flotta SNAV o di altro vettore effettivo.
- Per servizio di trasporto marittimo di passeggeri si intende il servizio di trasporto commerciale di passeggeri via mare effettuato sulla tratta indicata sul titolo di viaggio comprensiva della sistemazione a bordo e dell’eventuale veicolo al seguito secondo un orario stabilito. I tempi di traversata sono indicativi e calcolati sulla base della distanza fra i porti in condizioni meteo - marine favorevoli; 
- Il biglietto di passaggio costituisce il titolo o contratto di viaggio; 
- Per unità navale si intende qualsiasi tipologia di unità rientrante nella flotta SNAV composta di unità veloci (aliscafi e catamarani) e navi traghetto Ro-Ro. 

1.3 Il vettore si impegna a trasportare il passeggero e, a seconda del tipo di unità navale impiegata e della tratta servita, l’eventuale veicolo al seguito, con le modalità previste nelle condizioni di trasporto di seguito indicate che il passeggero, prima dell’acquisto del biglietto, si impegna ad esaminare e ad osservare integralmente. 

1.4 Non costituiscono parte del contratto gli eventuali servizi accessori erogati dal vettore che non siano espressamente indicati nel biglietto. 

1.5 Il presente contratto si applica esclusivamente nei casi in cui la SNAV è vettore contrattuale e per l’effetto emette il titolo di viaggio. 

Art. 2 - Biglietto 
2.1 Il biglietto di passaggio è personale, non è cedibile ed è valido solo per il trasporto in esso specificato. Il passeggero è tenuto a verificare che tutti i dati riportati sul biglietto siano corretti, a custodirlo per giustificare il proprio diritto al viaggio ed a esibirlo unitamente ad un documento d’identità in corso di validità a qualsiasi ufficiale della nave o funzionario addetto ai controlli che ne facesse richiesta. Il passeggero che fosse trovato sprovvisto del biglietto/contratto sarà tenuto al pagamento del doppio del prezzo di passaggio, fatto salvo il risarcimento dei relativi danni. 

Art. 3 – Prezzo di passaggio 
3.1 Il prezzo indicato nel biglietto di passaggio è quello della tariffa vigente alla data dell’emissione dello stesso. Le tariffe possono subire modifiche in diminuzione o in aumento fino al momento dell’emissione del biglietto. Gli sconti e le riduzioni particolari non hanno effetto retroattivo su biglietti già emessi. 

3.2 Le tariffe in vigore sono al netto dei supplementi dovuti per eventuali incrementi del costo dei carburanti, i quali sono suscettibili di variazione sino al momento dell’emissione del biglietto. Al prezzo del biglietto si applicano booking fees fino a Euro 10,00 (dieci/00) a passeggero. Nel prezzo del biglietto non è compresa la somministrazione di vitto a bordo che rimane a carico del Passeggero. 

3.3 Sulle navi traghetto ro-ro il passeggero può provvedere all’acquisto di un menù di bordo contestualmente all’acquisto del biglietto, in tal caso il biglietto di viaggio conterrà la specifica del pasto pre - acquistato. Il parziale o mancato consumo dei pasti non dà diritto a nessun rimborso. 

Art. 4 – Sistemazione 
4.1 Il passeggero prende atto che sulle navi traghetto sono presenti diverse tipologie di sistemazione tra le quali può scegliere fino al momento dell’acquisto (varie tipologie di cabine, la sistemazione in poltrona e il passaggio ponte). Una volta emesso biglietto il passeggero occuperà il posto ivi indicato e/o, in mancanza, quello che gli verrà indicato dal personale di bordo. La Compagnia, in caso di oggettiva necessità, ha la facoltà di destinare il Passeggero a un posto diverso. Nel caso in cui il posto assegnato fosse di tipo superiore, non verrà richiesta differenza di tariffa, mentre se il nuovo posto fosse di tipo inferiore, verrà corrisposta al Passeggero la differenza pagata in più, fatta salva la facoltà da parte del Passeggero di risolvere il contratto ai sensi di legge. 

4.2 Le sistemazioni (cabine e poltrone) dovranno essere liberate anticipatamente rispetto all'orario di arrivo nave, per consentire che le operazioni di sbarco si svolgano in sicurezza. Le modalità e i tempi di rilascio delle sistemazioni, così come le indicazioni dei punti di ritrovo presso le aree comuni, saranno annunciati dal Comando Nave.

4.3 Sulle unità veloci durante la navigazione i passeggeri sono tenuti a rimanere seduti al loro posto. 

Art. 5 - Presentazione all’imbarco 
5.1 In applicazione della normativa internazionale in tema di sicurezza (Codice ISPS) le operazioni di accettazione (check-in) per i passeggeri con veicolo al seguito dovranno essere completate almeno due ore prima dell’orario di partenza presso la biglietteria SNAV. 

5.2 Invece i passeggeri senza veicolo al seguito o diretti alle isole Pontine dovranno completare le operazioni di check-in almeno un’ora prima della partenza.

5.3 Decorso il termine di cui al 5.1 e 5.2, non è garantito l’imbarco.

5.4 Il Passeggero che abbia effettuato il check-in dovrà restare nell’area di imbarco.

5.5 Le partenze da e per le Isole Eolie negli orari stabiliti sono effettuate da SNAV o da altro vettore per conto di SNAV. Non sarà pertanto riconosciuto alcun rimborso al passeggero che, effettuato il check-in non salga a bordo dell’unità navale

Art. 6 - Mancata partenza 
6.1 Il Passeggero che non si presenti in tempo utile (art. 5) per il check-in, o che non salga a bordo dell’unità navale non ha diritto al rimborso, neppure parziale, del prezzo pagato. Nessun rimborso sarà riconosciuto, inoltre, nei seguenti casi: 
- negato imbarco per motivi di sicurezza, anche se il passeggero si presenti entro gli orari sopra indicati; 
- se il Passeggero sia in possesso di documentazione non idonea per lo sbarco al porto di destinazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: mancanza del documento di riconoscimento o documento di riconoscimento scaduto, o non idoneo al viaggio) se il Passeggero dopo aver effettuato il check-in non si presenti in tempo utile per l’imbarco; 
- se il passeggero non è indicato nei nominativi del biglietto.

Art. 7 - Documenti 
7.1 Collegamenti nazionali: Tutti i passeggeri, adulti e bambini devono viaggiare con un documento di riconoscimento in corso di validità.

7.2 Minori di anni 14: A partire da maggio 2011 (Decreto-legge 70/2011 convertito in legge n. 106/2011), la carta d’identità può essere richiesta fin dalla nascita. Si precisa che la validità della carta d’identità varia a seconda all'età del titolare ed è di: 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni; 5 anni per i minori di età compresa tra i 3  e i 18 anni;

 - I Passeggeri di età inferiore ai 14 anni non possono viaggiare soli. Devono essere costantemente sorvegliati dai genitori e/o adulti che ne hanno la custodia e non possono circolare sulla nave senza essere accompagnati. In nessun caso il Vettore sarà responsabile per danni occorsi a minori in violazione di quanto sopra. 
- Passeggeri minorenni di età compresa tra i 14 anni ed i 18 anni, possono viaggiare soli, a condizione di essere in possesso di un’autorizzazione scritta dell’esercente la potestà genitoriale che manlevi il Vettore di ogni responsabilità.

7.3 Collegamenti con la Croazia 
 - Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio: è necessario viaggiare con un documento di riconoscimento in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio). La validità residua del passaporto richiesta è di novanta (90) giorni dalla prevista data di conclusione del soggiorno Il documento di riconoscimento deve essere in corso di validità ed idoneo in base alla destinazione prescelta (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio). Si precisa che per l'ingresso in Croazia sono state segnalate difficoltà nel riconoscimento delle carte di identità cartacee rinnovate con timbro e, talvolta, respingimenti per i possessori di carte di identità elettroniche rinnovate con un certificato rilasciato dal Comune. Pertanto onde evitare spiacevoli inconvenienti si consiglia ai passeggeri con documento in scadenza di rinnovare totalmente il documento.

 - Viaggi all’estero dei minori: tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio. Per i Minori di anni 14 che viaggino non accompagnati dai genitori, si consiglia tuttavia di produrre l’atto di assenso all’espatrio da parte degli esercenti la patria potestà poiché la Polizia di Frontiera continua a svolgere occasionali verifiche sui minori di 14 anni non accompagnati.

 - Per l’ingresso in Croazia dei veicoli sono necessari i seguenti documenti: patente di guida, libretto di circolazione e tagliando del contratto assicurativo (compreso carta Verde)

 - Qualora il viaggio venga effettuato a bordo di un’automobile intestata a persona diversa dal guidatore o dai passeggeri, è necessaria una delega autenticata per le conduzioni all’estero, nelle forme di legge. In mancanza di tale documentazione le autorità di frontiera possono disporre il fermo temporaneo del veicolo al valico di confine per svolgere gli accertamenti.

 - Si consiglia in ogni caso di assumere informazioni aggiornate presso la propria Questura, nonché presso le Ambasciate o i Consolati del Paese di destinazione accreditati in Italia e/o il proprio agente di viaggio. La presentazione all’imbarco con documento scaduto o non idoneo non costituisce motivo di rimborso.

Art. 8 - Imbarco e sbarco veicoli 
8.1 I veicoli sono imbarcati nell’ordine disposto dal Comando di Bordo. I veicoli sono imbarcati, parcheggiati (con il freno a mano tirato, la marcia innestata, i sistemi di allarme e antifurto elettrico disinseriti, i vetri chiusi, le serrature aperte e la chiave di contatto appesa al cruscotto) e sbarcati a cura e responsabilità del passeggero che è tenuto ad osservare le indicazioni del personale di bordo presente durante le operazioni. Per motivi di sicurezza, è vietato il trasporto di veicoli che trasportino merci pericolose o nocive non ammesse dai vigenti regolamenti e di contenitori che contengano prodotti infiammabili. E’ necessario comunicare che l’auto è alimentata a Gpl/metano sin dal momento della prenotazione e agli addetti all’imbarco affinchè l’auto possa essere collocata in area apposita della nave. La valvola del serbatoio deve essere chiusa e, al momento dell’imbarco deve essere alimentata a benzina.

8.2 Le lunghezze dei veicoli sono da considerarsi fuori tutto, compresi ganci traino, timoni o altro. Camper, roulotte, fuoristrada o comunque veicoli di altezza superiore a 1,80 metri da terra e/o di larghezza superiore a 1,85 metri devono essere segnalati all’atto della prenotazione. Il veicolo è accettato come un’unica unità di carico senza dichiarazione di valore. Il Passeggero che intenda dichiarare il valore del veicolo al seguito dovrà formalizzarlo per iscritto prima dell’acquisto del biglietto in quanto, in tal caso, il costo del trasporto del veicolo sarà calcolato in funzione del valore dichiarato. Sono pertanto irricevibili eventuali dichiarazioni di valore presentate successivamente all’acquisto del biglietto.

8.3 La SNAV risponde per la perdita e le avarie al veicolo al seguito del passeggero nei limiti previsti dagli articoli 422 e 423 del codice della navigazione ed esclusivamente nel caso in cui il sinistro sia imputabile alla compagnia, sia fatto constatare al personale di bordo al momento del fatto con conseguente redazione del processo verbale di danno da parte del Comando nave. 8.4 Nel caso in cui le caratteristiche e le dimensioni del veicolo non corrispondano a quelle dichiarate dal passeggero ed evidenziate nel biglietto, l’imbarco sarà consentito solo previa verifica di disponibilità da parte del personale di bordo e pagamento di eventuali differenze di prezzo. L’inosservanza di quanto sopra può comportare l’annullamento del biglietto.

Art. 9 - Bagagli 
9.1 Nel prezzo del passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio a mano del passeggero nel limite di kg. 10 per passeggero. Nel prezzo del passaggio non è compreso il compenso per eventuali servizi di portabagagli. Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero ordinariamente trasportati in valigie, sacche da viaggio, scatole, cassette e simili. Ad esclusione di quanto indicato al 9.4 il bagaglio è movimentato a cura del passeggero che resta responsabile anche del suo contenuto. Tuttavia, all’atto della eventuale consegna del bagaglio a bordo delle unità navali della Snav, il passeggero ha la facoltà di indicare l’eventuale valore del bagaglio. In tal caso, la Società potrà richiedere al passeggero un importo a titolo di corrispettivo per una copertura assicurativa a favore del passeggero. Per il bagaglio eccedente il limite di kg. 10, saranno applicate le tariffe vigenti.

9.2 Sulle navi traghetto ogni passeggero può portare con sé in cabina il proprio bagaglio. Il passeggero potrà depositare gratuitamente presso l’Ufficio del Commissario di Bordo oggetti di valore, preziosi o denaro, purché non abbiano natura ingombrante.

9.3 Sulle linee veloci, il passeggero potrà tenere con sé il bagaglio a mano nei limiti di quanto indicato al 9.1 avendo cura di non occupare con lo stesso posti a sedere né i corridoi di transito. Se, per le sue dimensioni, non sia possibile sistemare tale bagaglio nel posto assegnato, il passeggero, previa esibizione del biglietto comprensivo del bagaglio, potrà sistemare il bagaglio nelle aree indicate dal personale di bordo.

9.4 Sulla tratta Napoli – isole Eolie, la Società, al momento del check – in, consegnerà al passeggero un’etichetta con l’indicazione del luogo di destinazione da apporre sul bagaglio a cura del passeggero. Il bagaglio sarà pertanto consegnato al personale di bordo e depositato nell’apposita area bagagli. In tal caso il bagaglio potrà essere ritirato allo sbarco previa esibizione della parte di etichetta rimasta in proprio possesso.

9.5 La Società risponde per la perdita e le avarie al bagaglio nei limiti previsti dall’articolo 412 del codice della navigazione e solo nei casi in cui vi sia constatazione del danno da parte del personale di bordo con conseguente annotazione a giornale nautico parte seconda da parte del Comandante dell’unità. 9.6 In virtù del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto il passeggero ha l’onere di contestare immediatamente eventuali perdite o avarie al bagaglio o alle cose trasportate al personale di bordo. La mancata contestazione comporta le decadenze di cui agli artt. 412 e 435 del codice della navigazione.

Art.10 - Condizioni sanitarie passeggeri 
10.1 Il Comandante ha facoltà di rifiutare il passaggio a chiunque si trovi, a giudizio della società stessa, in condizioni fisiche o psichiche tali che non gli consentano di affrontare il viaggio o chiunque risulti, per abuso di stupefacenti, allucinogeni, alcool, malattia o infermità, pericoloso per gli altri Passeggeri. In tali casi il passeggero non avrà diritto al risarcimento dei danni e sarà a sua volta responsabile per danni arrecati all’unità navale, a tutte le sue dotazioni e equipaggiamenti, a terzi nonché a cose di terzi. L’eventuale accettazione del Passeggero a bordo da parte della SNAV non dovrà essere considerata come rinuncia a qualsiasi suo diritto a far valere in seguito le sue riserve sulle condizioni del passeggero sia che queste fossero conosciute o meno dalla stessa al momento dell’imbarco e/o partenza della nave.

10.2 Il trasporto di Passeggeri a mobilità ridotta, disabili, ammalati o altre persone che richiedono un'assistenza particolare (per esempio passeggeri necessitanti di erogatore ossigeno e bombola al seguito) deve essere comunicato, con l’invio della documentazione che ne attesti il diritto, almeno 48 ore prima della prevista partenza al vettore via telefono contattando il 0814285555. Il vettore mette a disposizione, ove disponibili, delle cabine disabili. Tali cabine sono prenotabili esclusivamente contattando il 0814285555.

10.3 Per le donne in stato di gravidanza in condizioni di gestazione senza complicazioni, concluso il 6° mese di gravidanza, è necessario che la passeggera si doti di certificato medico emesso non più di 7 giorni prima della partenza che attesti l’idoneità ad affrontare il viaggio per mare, da presentare all’ufficiale della nave o al commissario che ne facesse richiesta o al personale di bordo delle unità veloci. In tutti gli altri casi la passeggera in stato di gravidanza dovrà essere munita di certificato medico che autorizzi il viaggio indipendentemente dal mese di gestazione. Resta ferma, comunque, la discrezionalità del Comandante di rifiutare il passaggio qualora dovesse ritenere che la passeggera non sia in condizioni di affrontare il viaggio.

Art. 11 - Informazione sui passeggeri. 
11.1 In ottemperanza al Decreto Ministeriale 13 ottobre 1999 ed alle normative relative all’applicazione del Codice ISPS sulle norme antiterroristiche, tutti i passeggeri sono tenuti a comunicare alla Società, tra l’altro, il proprio cognome, il nome, il sesso, la categoria d’età (neonato, bambino, adulto) oppure l’età o l’anno di nascita nonché, a richiesta del passeggero, le informazioni relative alla propria necessità di particolari cure e/o assistenza in situazioni di emergenza.

11.2 In fase di check-in, di controlli sottobordo e a bordo il vettore può effettuare controlli di sicurezza e richiedere al passeggero l’esibizione dei documenti di riconoscimento onde verificare la rispondenza dei dati.

Art. 12 - Animali. 
12.1 Salvo diversa prescrizione di legge, sulle navi traghetto, è consentito il trasporto di animali domestici (es. gatti, cani ecc..). Per essere ammessi a bordo, in generale tutti gli animali domestici devono essere muniti di biglietto di passaggio, della certificazione veterinaria di buono stato di salute ed aver effettuato la profilassi per i parassiti esterni. I cani dovranno risultare iscritti alla anagrafe canina.

12.2 Al fine di rispettare le normative igienico-sanitarie, gli animali domestici dovranno viaggiare nel canile o nelle cabine dedicate (numero massimo consentito è di 2 animali a cabina).

12.3 Nelle cabine con accesso consentito, in assenza del padrone, il cane dovrà essere trasferito nel canile, nella gabbia a sua disposizione, essendo vietato ai Passeggeri di tenerli in cabina e nelle aree comuni. Per le passeggiate è disponibile un'area esterna nella quale dovranno essere condotti con guinzaglio e museruola. A parziale deroga di quanto sopra è consentito l’accesso nei locali nave ai cani guida in servizio di accompagnamento del Passeggero non vedente e dei cani della Protezione Civile muniti di idonea certificazione ed in servizio.

12.4 Gli animali domestici viaggiano a carico, cura e responsabilità del passeggero. In conformità all’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, i detentori di cani hanno l’obbligo di applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto. I passeggeri sono responsabili per qualsiasi eventuale danno provocato alle cose o a terzi dai loro animali. Il vettore declina qualsiasi responsabilità per eventuale sequestro o soppressione degli animali da parte delle Autorità Sanitarie del porto di sbarco/imbarco nonché per danni ad animali, per fuga, perdita o morte degli stessi verificatesi durante il trasporto o durante l’imbarco e lo sbarco, salvo comprovate ipotesi di dolo e/o colpa imputabili al vettore

Art. 13 - Soppressione, ritardo, interruzione del viaggio, modifiche agli orari o all’itinerario 
13.1 Nei casi previsti dal Codice della Navigazione e nei casi di oggettiva necessità e/o forza maggiore, il vettore ha la facoltà di sopprimere la partenza programmata, di modificare l’itinerario (aggiungendo o omettendo scali), di variare il porto di partenza.

13.2 In caso di ritardo alla partenza al Passeggero sono garantiti i diritti di informazione ed assistenza previsti dagli artt. 16, 17 e le tutele di cui all’art. 18 del Regolamento UE n. 1177/2010, fatte salve le esenzioni di cui all’art. 20 del medesimo Regolamento. In caso di ritardo all’arrivo al porto di destinazione, sempre salve le esenzioni di cui all’art. 20 del Regolamento UE n. 1177/2010, ricorrendone le condizioni, al Passeggero è garantito il diritto alla compensazione economica di cui all’art. 19 del medesimo regolamento.

13.3 Il Comandante, per i casi previsti dal Codice della Navigazione e nei casi di oggettiva necessità e/o forza maggiore, ha piena facoltà di procedere senza pilota, di rimorchiare ed assistere altre unità navali in qualsiasi circostanza, di deviare dalla rotta ordinaria in qualsiasi direzione, per qualsiasi distanza e qualsiasi scopo riconducibile ai suoi doveri di Comandante, così come previsto dal Codice della Navigazione e dalle Convenzioni Internazionali. Può, in tal senso, variare l’itinerario dell’unità navale, anche se in direzione contraria o oltre l’usuale rotta, trasferire i passeggeri e i veicoli su qualsiasi altra unità navale o mezzo di trasporto, appartenenti o meno al vettore, diretti al porto di destinazione.

13.4 Il Passeggero è tenuto ad accertarsi, prima della partenza, che non siano intervenute variazioni relative all’orario riportato sul biglietto di passaggio. Il nome dell’unità navale che esegue il trasporto, se indicato sul biglietto, è puramente indicativo ben potendo essere lo stesso eseguito con altra nave, anche di altro vettore. 13.5 Il vettore non è responsabile per danni da ritardo o da mancata o inesatta esecuzione del trasporto qualora l’evento derivi da caso fortuito, forza maggiore, condizioni meteo-marine avverse, scioperi e guasti tecnici costituenti forza maggiore o altre cause ad esso non imputabile in ottemperanza al disposto degli articoli 402, 403, 404 e 408 del Codice della Navigazione e nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento UE n.1177/2010. 13.6 In nessun caso il vettore potrà essere ritenuto responsabile del ritardo dovuto alle operazioni portuali.

Art. 14 - Rimborsi. 
14.1 Il contratto, una volta concluso, non può essere risolto dai contraenti. La Snav, comunque, in deroga all’art. 400 cod. nav., concede al passeggero che non intenda o non possa più partire la facoltà di conseguire il rimborso di parte del prezzo di passaggio. Il rimborso sarà dell’80% del prezzo del biglietto qualora la comunicazione scritta del passeggero pervenga almeno 48 ore prima della data di partenza e del 50% qualora la comunicazione scritta pervenga tra le 48 ore e le 4 ore prima della partenza. L’intero corrispettivo dei biglietti contenenti tariffe speciali di cui al successivo art. 15 o di volta in volta promosse negli opuscoli informativi, nei siti internet o nelle agenzie di viaggio non è rimborsabile.

14.2 I biglietti nominativi non sono cedibili. Tutti i biglietti valgono esclusivamente per la data, la tratta e l’orario su di essi indicati. In deroga a quanto testé previsto, la Snav concede ai passeggeri il diritto di modificare data, tratta e/o orario previa verifica della disponibilità di posti.

14.3 Per la modifica del biglietto fino a 48 ore dalla partenza il passeggero sarà tenuto al pagamento dell’importo di Euro 10,00 nel caso in cui a seguito delle modifiche il nuovo biglietto sia di importo pari a quello originario. Se, a seguito delle modifiche il nuovo biglietto è di importo superiore a quello originario il passeggero sarà tenuto al pagamento dell’importo di euro 10,00 più la differenza di tariffa. Se, al contrario, il nuovo biglietto è di importo inferiore rispetto a quello originario, per la modifica sarà trattenuto un importo pari al 20% della differenza tariffaria tra il vecchio e il nuovo biglietto. Per tutte le modifiche effettuate tra le 48 ore e le 4 ore prima della partenza il passeggero dovrà pagare una penale pari al 20% della tariffa del biglietto modificato. Nelle ultime 4 ore antecedenti la partenza non sarà possibile effettuare alcuna modifica del biglietto. Il biglietto originale, precedente alla modifica, dovrà essere consegnato all’agenzia/biglietteria che provvederà alla sostituzione. Fanno eccezione a quanto appena descritto i biglietti contenenti tariffe speciali di cui al successivo art. 15 o di volta in volta promosse attraverso tutti i canali informativi e di vendita, per i quali, fermo restando quanto già pagato, dovrà essere corrisposto il totale del nuovo biglietto prenotato esclusi i diritti. Analogamente, per i biglietti di andata e ritorno nel caso di modifica di una sola tratta, sarà calcolata la tariffa al momento disponibile su tutto il pacchetto di andata e ritorno.

Art. 15 - Tariffe speciali. 
Tutte le tariffe speciali e/o promozionali sono disponibili fino ad esaurimento dei posti e proposte automaticamente dai vari sistemi di prenotazione. Applicazione Happy Price: l’applicazione della tariffa “Happy Price” varia in base alla data di prenotazione e/o partenza, al numero di passeggeri, alla sistemazione scelta, al sistema di prenotazione utilizzato ed è soggetto alla disponibilità dei posti al momento della prenotazione.

Art. 16 - Reclami e segnalazioni del passeggero. 
16.1 In virtù del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto il passeggero ha l’onere di contestare immediatamente al personale di bordo qualsivoglia problema affinchè la società possa porvi tempestivamente rimedio. Per qualsivoglia problema afferente la sistemazione a bordo, e fermo restando quanto previsto al 4, sulle navi traghetto ro-ro il passeggero può rivolgersi al Commissario di bordo.

16.2 Al fine di consentire al passeggero di lasciare le sue segnalazioni e impressioni sulla traversata esistono a bordo appositi comment form. In alternativa il passeggero può inviare le sue note e suggerimenti compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.snav.it

16.3 Per presentare un reclamo o una richiesta di compensazione il Cliente, titolare di biglietto di viaggio, potrà inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a SNAV S.p.A. Ufficio Legale, Stazione Marittima, Molo Angioino 80133 Napoli. I richiedenti devono fornire il loro nome, cognome, i dati di contatto, allegare copia del biglietto nominativo relativo alla traversata e indicare i dettagli del viaggio. Le richieste di compensazione possono riguardare le persone indicate nello stesso titolo di viaggio.

16.4 I diritti del passeggero in relazione ad un ritardo e/o per richiesta di compensazione decadono se non vengono esercitati e/o presentati all’Ufficio Legale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro due mesi dalla data in cui è avvenuto lo sbarco o avrebbe dovuto avvenire.

Art. 17 - Informazioni di sicurezza e costi ISPS. 
In ottemperanza a quanto previsto nel codice internazionale ISPS relativo alle norme antiterroristiche, i passeggeri sono tenuti ad esibire il biglietto di passaggio e il documento di identità se richiesto da un ufficiale della nave. Sono altresì tenuti ad acconsentire ad eventuali ispezioni sul proprio bagaglio qualora fosse richiesto. Detti controlli possono essere eseguiti anche dalle strutture portuali. Si ricorda che durante la sosta delle navi e delle unità veloci in porto è proibito avvicinarsi a meno di 50 metri dalle stesse e dagli ormeggi. Inoltre, la Società informa che le autorità portuali potrebbero disporre ulteriori richieste e il pagamento di tasse supplementari non ancora quantificate.

Art. 18 - Prescrizione. 
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone, dei bagagli e dei veicoli si prescrivono con il decorso dei termini previsti dagli articoli 418 e 438 del codice della navigazione.

Art. 19 - Legge applicabile e foro competente. 
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana ed è interpretato in conformità alla medesima. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il foro di Napoli. Tuttavia, nel caso di passeggero residente in Italia che rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa italiana vigente, sarà competente il foro di residenza o domicilio dello stesso.

1. per i passeggeri a mobilità ridotta (pmr), in osservanza di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, la snav prevede i seguenti specifici servizi in funzione della tipologia di unità o nave su cui avviene il viaggio.

navi traghetto ro-ro
§ all’atto della prenotazione/acquisto del titolo di viaggio, le persone che necessitano di particolare assistenza potranno richiederla stessa evidenziando le proprie necessità;
§ componenti dell’equipaggio, adeguatamente addestrati, forniranno l’assistenza richiesta;
§  le operazioni di check-in saranno agevolate in modo da avere priorità all’imbarco senza dover lasciare il proprio veicolo;
§ l’accesso agli ascensori di bordo è facilitato da appositi percorsi predisposti nei locali garage;
§ l’accesso a bordo in autonomia, così come il libero accesso ai vari ponti è garantito mediante l’utilizzo di strutture idonee alle specifiche esigenze, quali rampe, portelloni e ascensori;
§ i locali pubblici e i saloni sono attrezzati con specifiche sistemazioni riservate alle persone a mobilità ridotta;
§ su ogni nave sono presenti almeno una cabina attrezzata con servizi fruibili da persone a mobilità ridotta e servizi igienici pubblici differenziati (uomini/donne) attrezzati per le esigenze specifiche;
§ la mobilità a bordo di passeggeri non vedenti ed ipovedenti è garantita dall’impiego di appositi accorgimenti presso le aree pubbliche (guide tattili o corrimano);
§ al fine di fornire le previste informazioni di sicurezza sono stati predisposti appositi messaggi audio-video comprensibili da persone con disabilità sensoriali o con disturbi dell’apprendimento.

unità veloci 
§ all’atto della prenotazione/acquisto del titolo di viaggio, le persone che necessitano di particolare assistenza potranno richiederla evidenziando le proprie necessità;
§ componenti dell’equipaggio, adeguatamente addestrati, forniranno l’assistenza richiesta;
§ l’accesso a bordo in autonomia, per quanto possibile, avviene mediante l’utilizzo di strutture (passerelle e rampe di imbarco) idonee alle specifiche esigenze;
§ su ciascuna unità, ad eccezione degli aliscafi, è presente almeno un servizio igienico pubblico attrezzato per le specifiche esigenze;
§ su ciascuna unità, ad eccezione degli aliscafi, sono presenti specifiche sistemazioni idonee ad accogliere i passeggeri con propria sedia a rotelle standard presso i saloni ubicati al ponte principale;
§ al fine di fornire le previste informazioni di sicurezza sono stati predisposti appositi messaggi audio-video comprensibili da persone con disabilità sensoriali o con disturbi dell’apprendimento.

per persona a mobilità ridotta (pmr), si intende chiunque abbia una particolare difficoltà nell’uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i diversamente abili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli.

NOTIZIE UTILI alla Clientela
Si ricorda alla gentile clientela di presentarsi all’imbarco 2 ore prima della partenza.

Chiunque avesse smarrito oggetti a bordo può rivolgersi, durante la traversata, all’ufficio informazioni o contattare successivamente i nostri uffici scrivendo a info@snav.it.

Si fa presente alla gentile Clientela che tutti coloro che al momento dell’acquisto del titolo di viaggio avranno sottoscritto l’assicurazione facoltativa, avranno assicurato anche il bagaglio contro danni e smarrimento.

In caso di sinistro
- fare redigere il processo verbale di danno dal comando della nave. in tale documento dovrà essere specificata la descrizione dettagliata del danno, la causa del danno, le eventuali osservazioni e l’indicazione dei testimoni (se vi sono). chiedere inoltre al comando della nave di scattare le foto del danno.
 
· inviare una richiesta di risarcimento danni indirizzata alla “snav s.p.a. – ufficio legale – stazione marittima molo angioino 80133 napoli” completa di copia del verbale di danno e di preventivo di riparazione anticipando il tutto prima possibile via fax al n. 0814285229 senza dimenticare di indicare tutti i propri recapiti. non è necessario rivolgersi ad un legale in quanto la procedura è diretta ad aprire una normale pratica assicurativa.

· se il comando della nave non ha fatto le foto del danno, provvedere a propria cura entro 48 ore dal danno, stampare le foto, e fare autenticare la data alle poste italiane. poi inviarle in originale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno unitamente alla richiesta di risarcimento, al preventivo di riparazione e a una copia del verbale di danno;

 In caso di infortunio
·  recarsi immediatamente dal medico di bordo per le cure del caso