Toremar
Art. 1. - Regolamento per il trasporto
Art. 2. - Validità del biglietto
Art. 3. - Annullamento del biglietto e rimborsi
Art. 4. - Biglietti smarriti o rubati
Art. 5. - Mancata ricezione dei biglietti acquistati online
Art. 6. - Penali di variazione
Art. 7. - Offerte speciali - restrizioni
Art. 8. - Call-Center
Art. 9. - Imbarco
Art. 10. - Imbarco e sbarco veicoli
Art. 11. - Donne in gravidanza
Art. 12. - Minori non accompagnati
Art. 13. - Animali e specie protette
Art. 14. - Trasporto d’armi
Art. 14bis - Bagagli
Art. 15. - Informazioni sui passeggeri
Art. 16. - Condizioni sanitarie del passeggero
Art. 17. - Persone con disabilità e persone con mobilità ridotta
Art. 18. - Informazioni di imbarco e normative di navigazione
Art. 19. - Ritardo
Art. 20. - Informazioni di sicurezza e costi ISPS
Art. 21 - Dichiarazione del valore del veicolo
Art. 22 - Responsabilità
Art. 23 - Oggetti smarriti
Art. 24 - Legge applicabile e foro competente
Nel testo che segue, per le seguenti parole si intende:
SOCIETÀ/VETTORE: TOREMAR, Toscana Regionale Marittima S.p.A.
piazzale dei Marmi n.12, interno 2 – 57123 Livorno
c.f.: 00274620491
VETTORE DI FATTO: un soggetto diverso dal vettore, che esegue effettivamente il trasporto, interamente o parzialmente.
VEICOLO: qualsiasi veicolo al seguito del passeggero non adibito a trasporto merci; nella definizione di “veicolo” s’intende incluso anche l'eventuale rimorchio e/o roulotte ancorché assoggettati ad altro regime tariffario per il loro maggiore ingombro. Restano esclusi dalla suddetta categoria i veicoli adibiti ad uso commerciale (auto frigoriferi; furgoni; camion) per i quali si applica la disciplina del trasporto di cose di cui agli artt. 419 e ss. del Codice della Navigazione.
PASSEGGERO: qualsiasi persona a bordo della nave che non sia il comandante, un membro dell’equipaggio, o altra persona impiegata od occupata in qualsiasi qualità a bordo della nave per i suoi servizi.
BIGLIETTO: titolo di viaggio comprovante la conclusione del contratto di trasporto ovvero biglietto di passaggio ex art.396 del Codice della Navigazione.
CONTRATTO DI SERVIZIO Contratto per l’affidamento dei “Servizi pubblici di cabotaggio marittimo di collegamento con le isole dell’Arcipelago Toscano”, sottoscritto tra la Regione Toscana e la Società.
La Società assume il trasporto dei passeggeri, del bagaglio e dei veicoli al seguito secondo leseguenti condizioni generali di trasporto, le norme di cui agli artt. 396 e ss. del Codice dellaNavigazione, il Regolamento UE/1177/2010 ed il Regolamento CE/392/2009, che sonoadeguatamente pubblicizzate a bordo delle navi, presso tutte le Società mandatarieall’emissione dei biglietti presenti nei porti d’imbarco, gli uffici sociali e sul sito internet.L’estratto delle condizioni che regolano il trasporto sulle navi e sui mezzi veloci della Societàè riportato anche sul biglietto.Le informazioni relative ai diritti dei passeggeri in base al Regolamento UE/1177/2010,richiamate nella “Carta dei Servizi”, sono disponibili a bordo delle navi, presso tutte leSocietà mandatarie all’emissione dei biglietti presenti nei porti d’imbarco, gli uffici sociali esul sito internet.Le condizioni generali di trasporto sono soggette a variazioni e modifiche al fine di renderlecoerenti con la normativa applicabile. Il testo delle stesse, presente sul sito internet dellaSocietà (www.toremar.it), è quello che fa fede ai fini dell’individuazione del contenuto delcontratto.
Art. 1 - REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO
L’oggetto del contratto è la prestazione di trasporto di persone con veicoli e bagagli al seguito come disciplinata dalle presenti condizioni generali, dagli artt.396 e segg. del Codice della Navigazione, dal Regolamento UE/1177/20110 e dal Regolamento CE/392/2009.
Il trasporto dell’auto al seguito è regolato dalle norme italiane in materia di trasporto di bagagli al seguito (artt.410 e segg. Codice della Navigazione), dalle presenti condizioni generali, nonché dal Regolamento CE/392/2009.
L’indicazione della nave che eseguirà il trasporto è meramente orientativa essendo possibile per il vettore eseguire lo stesso con altra nave, anche di caratteristiche diverse ed anche di altri vettori.
Il Vettore declina ogni responsabilità per i danni causati al passeggero dal ritardo o dalla mancata esecuzione del trasporto qualora l’evento derivi da caso fortuito, forza maggiore, condizioni meteomarine avverse, scioperi e guasti tecnici costituenti forza maggiore o altre cause ad esso non imputabile. È comunque facoltà del Comandante della nave, in presenza di avvenimenti che possano compromettere la sicurezza della nave e/o dei passeggeri, modificare l’itinerario.
Per il regime di responsabilità in relazione al trasporto dei passeggeri, bagagli ed auto al seguito e per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali, si fa espresso rinvio alle vigenti norme del Codice della Navigazione ed ai Regolamenti comunitari vigenti.
I tempi di traversata sono indicativi e calcolati sulla base della distanza fra i porti e in condizioni meteomarine favorevoli.
Il Vettore non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi dovuti alle operazioni portuali riferite a personale non dipendente del Vettore.
Art. 2 - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO
Per viaggiare sulle navi e sui mezzi veloci della Società, il passeggero deve essere munito di regolare biglietto, che fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso, i veicoli vengono iscritti sul biglietto del passeggero o su biglietti in connessione con il biglietto del passeggero.
Il biglietto di passaggio è personale, non è cedibile ed è valido solo per il trasporto in esso specificato. Il passeggero è tenuto a custodire il contratto/biglietto per giustificare il proprio diritto al viaggio e ad esibirlo al personale della nave o a Funzionari del Vettore che ne facessero richiesta.
I biglietti, previa autorizzazione all’imbarco da parte del personale della nave, possono essere eccezionalmente acquistati a bordo delle navi traghetto e dei mezzi veloci, in tal caso sarà dovuto, oltre al prezzo di passaggio, il diritto di esazione a bordo, applicato secondo lo schema di seguito riportato.
- Ordinari:
Passeggeri €. 5,04
Motocicli €. 5,04
Autoveicoli, ecc. €. 5,04
Merci €. 5,04
- Residenti:
Passeggeri €. 1,01
Motocicli €. 2,02
Autoveicoli, ecc. €. 3,03
Merci €. 3,03
Il passeggero che fosse trovato sprovvisto di regolare biglietto, sarà tenuto al pagamento dell’intero prezzo del biglietto più il diritto di esazione a bordo, applicato secondo lo schema di seguito riportato:
- Ordinari:
Passeggeri €. 10,08
Motocicli €. 10,08
Autoveicoli, ecc. €. 10,08
Merci €. 10,08
- Residenti:
Passeggeri €. 1,01
Motocicli €. 2,02
Autoveicoli, ecc. €. 3,03
Merci €. 3,03
Alla consegna del biglietto il cliente è tenuto a verificare che tutti i dati corrispondano alla sua richiesta e che i dati del veicolo al seguito corrispondano a quanto indicato sul libretto di circolazione. Il Vettore non si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni segnalate successivamente.
Le offerte e le condizioni pubblicizzate possono subire modifiche fino al momento dell’emissione del biglietto.
Art. 3 - ANNULLAMENTO DEL BIGLIETTO E RIMBORSI
I biglietti emessi a tariffa ordinaria possono essere rimborsati purché l’annullamento da parte del passeggero avvenga prima della data di partenza prevista e sia documentato con timbro di convalida, data e ora da parte di un ufficio del Vettore, di una biglietteria di porto o di un’agenzia di viaggio abilitata.
Il rimborso dovrà essere richiesto all’agenzia che lo ha emesso ovvero al Vettore negli altri casi ed è sempre soggetto alle seguenti penali:
- 10% per passaggi disdetti fino al giorno prima della partenza;
- 25% per passaggi disdetti il giorno della partenza fino a 30 minuti prima della stessa.
Nessun rimborso è dovuto per passaggi non disdetti prima della partenza ed con le suesposte modalità.
Il mancato utilizzo del biglietto entro la data di partenza, per cause non imputabili alla Società, non da’ diritto ad alcun rimborso.
I diritti di prenotazione non sono mai rimborsabili.
Il diritto al rimborso decade se non viene richiesto entro sei mesi dalla partenza originariamente prevista.
Art. 4 - BIGLIETTI SMARRITI O RUBATI
La perdita o il furto di un titolo di viaggio, deve essere immediatamente segnalata all’agenzia emittente o all’ufficio portuale del vettore contraente al momento della partenza.
L’emissione del duplicato potrà avvenire solo a condizione che il biglietto originario non risulti già utilizzato, previa presentazione di documento d’identità e previo pagamento del corrispettivo di € 10,00, a fronte delle spese amministrative e di gestione a tal fine sostenute dal Vettore.
Art. 5 - MANCATA RICEZIONE DEI BIGLIETTI ACQUISTATI ONLINE
Fermo restando quanto sopra previsto al precedente articolo 4, in caso di mancata ricezione di un titolo di viaggio per causa non imputabile al Vettore, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’errata indicazione dei dati di recapito forniti dal passeggero, il malfunzionamento della sua rete internet o di telefonia mobile, il malfunzionamento del terminale informatico o telefonico del passeggero, deve essere tempestivamente segnalata all’help-desk di Toremar all’indirizzo callcenter@toremar.it.
L’emissione del duplicato potrà avvenire solo a condizione che il biglietto originario non risulti già utilizzato, previa identificazione del passeggero e previo pagamento del corrispettivo di € 10,00, a fronte delle spese amministrative e di gestione a tal fine sostenute dalla Società.
Art. 6 - PENALI DI VARIAZIONE
Variazioni di orario e/o data partenza saranno accettate, nei limiti dei posti e spazi disponibili ed a condizione che vengano richieste:
- al call-center negli orari di apertura ed alle agenzie di viaggio, almeno 5 ore prima della partenza prenotata;
- alle biglietterie di porto, almeno 30 minuti prima della partenza prevista;
previo pagamento di un nuovo diritto di prenotazione. oltre al pagamento delle eventuali differenze tariffarie.
La variazione relativa alla destinazione (esempio: da Rio Marina a Portoferraio) comporta l’annullamento della prenotazione, con le relative penali e l’emissione di un nuovo biglietto.
L’eventuale differenza di tariffa e le variazioni riguardanti il numero di passeggeri, di veicoli al seguito, di categorie veicolo al seguito e di sistemazioni, saranno rimborsate presso l’agenzia emittente con l’applicazione delle penali di cui al comma 2 dell’art.3.
La variazione è consentita solo nell’ambito delle partenze previste.
Il biglietto originale, precedente alla modifica, dovrà essere obbligatoriamente consegnato all’agenzia che l’ha modificato.
Art. 7 - OFFERTE SPECIALI - RESTRIZIONI
Approfittare di un’offerta speciale comporta alcune restrizioni:
- Le offerte speciali sono disponibili fino ad esaurimento dei posti ad esse destinati (posti variabili in base alla data all’orario di partenza ed alla linea);
- Un biglietto emesso con offerte speciali non è modificabile.
- Un biglietto emesso con offerte speciali non è rimborsabile, nemmeno parzialmente, per nessuna linea/tratta.
- In generale le offerte speciali, non sono retroattive, né cumulabili con altri sconti o promozioni.
- I veicoli al seguito possono essere oggetto delle iniziative promozionali.
- I veicoli adibiti al trasporto merci (con o senza carico) non accedono alle iniziative promozionali.
TARIFFA SPECIALE RESIDENTI/NATIVI
Per poter usufruire delle tariffe per residenti, nativi e comunque per le tariffe speciali in genere, i passeggeri dovranno esibire all’acquisto del biglietto e all'imbarco un documento anagrafico in corso di validità, da cui risulti la titolarità del diritto all’applicazione dell’agevolazione richiesta.
Per i veicoli al seguito dovrà essere esibita la carta di circolazione dalla quale risulti che tale veicolo è intestato al soggetto che richiede l’agevolazione.
Qualora, all’atto dell’imbarco, tale documentazione non sia esibita, il biglietto verrà considerato annullato senza dar luogo ad alcun rimborso.
Art. 8 - CALL-CENTER
Toremar dispone di un servizio di call-center, attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00, contattabile:
- al numero 800 304035;
- per posta elettronica all’indirizzo callcenter@toremar.it.
Art. 9 - IMBARCO
Il tempo limite per presentarsi al check-in è di 30 minuti sia per passeggeri senza veicolo al seguito, che per passeggeri con veicoli al seguito, salvo eventuali disposizioni impartite dalle Autorità. Trascorsi tali termini, la prenotazione decade e non viene più garantito l’imbarco.
Per i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta si applica quanto previsto all’art.17.
I passeggeri in possesso di biglietto, rilasciato prima del giorno della partenza, sono tenuti ad accertarsi che non siano intervenute variazioni indipendenti dalla volontà della Società, relativamente al servizio per il quale il titolo di viaggio è stato emesso.
Art. 10 - IMBARCO E SBARCO VEICOLI
La lunghezza e l’altezza dei veicoli al seguito sono da considerarsi fuori tutto, compresi ganci traino, timoni o altro.
Camper, roulotte, fuoristrada o comunque veicoli di altezza o con ingombro superiore ai m. 1,80 da terra (e/o di larghezza superiore a m. 1,85 pur non essendo soggetti ad alcun supplemento larghezza), devono essere segnalati all’atto della prenotazione. In caso di inosservanza o discrepanza di quanto sopra il Vettore potrà disporre l’annullamento della prenotazione e l’automatico inserimento nella lista di attesa del giorno, previo pagamento della differenza se dovuta.
I veicoli non saranno imbarcati nell’ordine cronologico del loro arrivo in banchina, ma in base alle disposizioni impartite dal Comandante della nave e/o dai suoi subordinati e potranno essere sistemati su qualunque ponte della nave. Essi dovranno essere imbarcati, e parcheggiati:
- con il freno a mano tirato;
- la marcia innestata;
- le luci spente;
- Sistemi di allarme e antifurto elettrici disinseriti;
- Portiere e bagagliaio ben chiusi.
I veicoli al seguito alimentati a gas liquido devono essere dichiarati all’atto della prenotazione e dell’imbarco.
I veicoli verranno sbarcati a cura e responsabilità del passeggero.
Ai sensi dell' art.412 del Codice della Navigazione, eventuali danni apparenti alle auto al seguito o qualsiasi altro evento dannoso avvenuto a bordo delle navi devono essere dichiarati prima dello sbarco. Allo scopo il passeggero deve presentare denuncia ad uno degli ufficiali di bordo che provvederà alla constatazione con apposito modulo, che dovrà essere sottoscritto dal passeggero.
I veicoli adibiti al trasporto merci debbono effettuare le prenotazioni presso le biglietterie dei singoli porti di imbarco e sono soggetti alle tariffe previste per il trasporto merci. Essi non rientrano pertanto nella categoria “veicoli al seguito” di cui alle presenti condizioni.
Art. 11 - DONNE IN GRAVIDANZA
Le passeggere in stato di gravidanza possono imbarcarsi a proprio rischio e responsabilità, e, ove nel caso, munite di certificato medico emesso non più di sette giorni prima della partenza che attesti l’idoneità ad affrontare il viaggio, da consegnarsi al personale della nave che ne facesse richiesta.
L’imbarco comporta accettazione da parte della passeggera dei rischi connessi all’assenza a bordo di assistenza di tipo specialistico e strutture idonee a gestire eventuali emergenze connesse alla condizione di gravidanza, nonché alle specificità del trasporto via mare con conseguente difficoltà di accedere ad assistenza esterna, con conseguente manleva ed esonero di ogni e qualsiasi responsabilità in capo alla Società e a tutto il personale della stessa.
Art. 12 - MINORI NON ACCOMPAGNATI
I ragazzi dai 12 ai 17 anni compiuti, possono viaggiare anche non accompagnati, sotto la responsabilità degli esercenti la potestà genitoriale.
È necessario presentare all’imbarco, una dichiarazione scritta, contenente tutte le indicazioni riportate sul biglietto, con la quale i genitori o coloro che esercitano la podestà genitoriale si assumono la responsabilità connessa al viaggio effettuato dal minore allegando, inoltre, lo stato di famiglia ed il documento d’identità dei sottoscritti.
I bambini entro i 12 anni non compiuti, non potranno viaggiare soli ma dovranno essere accompagnati all’imbarco, sbarco e durante il viaggio da almeno un altro passeggero maggiorenne.
Art. 13 - ANIMALI E SPECIE PROTETTE
Saranno imbarcati solo se muniti di biglietto, del documento di vaccinazione antirabbica ove dovuta e di certificato medico in corso di validità.
In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 27.8.2004 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.213 art.2, si ricorda che i detentori di cani devono applicare la museruola e devono tenere i cani al guinzaglio.
Gli animali domestici non sono accettati in sala poltrone, ma sono ammessi solo sui ponti esterni della nave o, dove disponibili, negli idonei ricoveri fino ad esaurimento disponibilità.
I cani guida destinati all’assistenza delle persone non vedenti, se munite di relativa documentazione, sono esonerati dal pagamento del biglietto.
Gli esemplari appartenenti a specie animali o vegetali protette, in ottemperanza all’art.727-bis del Codice Penale, a recepimento delle direttive comunitarie 92/73/CE, e 2009/147/CE, nonché alla Legge n.150 del 7.2.1992 a recepimento del Regolamento CE n.338/97 del Consiglio del 9.12.1996, possono essere trasportati solo se muniti della relativa licenza o certificato ed alle condizioni ivi previste.
Art. 14 - TRASPORTO D’ARMI
In ottemperanza al Regolamento per la navigazione marittima D.P.R. n.328 del 15.2.1952 art.384 - “I passeggeri, all’atto dell’imbarco, devono consegnare al comandante della nave, che provvede a custodirle fino al momento dello sbarco, le armi e le munizioni in loro possesso. Il ritiro delle armi o munizioni nei confronti di coloro che le detengono a causa del loro ufficio o servizio è ammesso solo per gravi ed accertate ragioni da indicarsi con apposita dichiarazione all’atto del ritiro.”
La mancata segnalazione del trasporto d’armi è sanzionato in base all’art.1199, secondo comma del Codice della Navigazione, salvo che non costituisca più grave reato.
Art. 14bis - BAGAGLI
Ogni passeggero ha diritto di portare con se gratuitamente 20 kg. lordi di bagaglio a mano, in caso di viaggio su navi traghetto e 10 in caso di viaggio su mezzi veloci.
Ai ragazzi paganti metà tariffa, viene concessa la metà della franchigia, ovvero 10 kg. in caso di navi e 5 in caso di mezzi veloci.
Sono considerati ed ammessi come bagaglio gli effetti che, per uso personale del passeggero, vengono ordinariamente trasportati in valigie, sacchi da viaggio, scatole e simili. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’art.410 del Codice della Navigazione.
Sono ammessi come bagaglio anche, i campionari dei viaggiatori di commercio fino al limite di 20 kg.
La Società declina ogni responsabilità per il furto degli oggetti e/o dei bagagli lasciati incustoditi, essi devono restare sempre entro la sfera di controllo del passeggero.
Per i bagagli consegnati al Vettore quest’ultimo ne è responsabile ai sensi dell’art.412 del Codice della Navigazione e/o in ogni caso del Regolamento CE/392/2009 salvo che il Vettore non provi che la perdita e/o l’avaria sono derivate da causa a lui non imputabile.
La perdita e/o l’avaria del bagaglio e degli altri effetti personali o del veicolo al seguito devono essere fatte constatare dal passeggero al comando della nave ovvero agli agenti e/o agli Ufficiali della Società nel porto di sbarco – a pena di decadenza – al momento della riconsegna se trattasi di perdita o avaria apparenti ovvero entro 3 giorni dalla riconsegna se trattasi di perdita o avaria non apparenti.
Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da cause imputabili al vettore.
La Società ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto ai sensi dell’art.416 del Codice della Navigazione.
Quando il passeggero adempie ai propri obblighi la Società è tenuta a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto. Se il passeggero non adempie i propri obblighi, ai sensi dell’art.416 del Codice della Navigazione, la Società ha facoltà di procedere alla vendita del bagaglio in conformità delle norme del Codice Civile vigenti in materia (artt.1515, 2797 del Codice Civile e 83 delle relative disposizioni di attuazione).
Art. 15 - INFORMAZIONI SUI PASSEGGERI
In ottemperanza al Decreto Legge n.251 del 13.10.1999 a recepimento della Direttiva CEE 98/41 del 18.06.1998 e alle normative relative all’applicazione del codice ISPS sulle norme antiterroristiche si comunica quanto segue: tutti i passeggeri in imbarco sono tenuti a comunicare al Vettore eventuali informazioni relative alla propria necessità di particolari cure di assistenza in situazioni di emergenza.
I passeggeri sono altresì tenuti a comunicare già in fase di prenotazione le proprie generalità intese come: COGNOME, NOME o iniziale dello stesso, SESSO, CATEGORIA DI ETÀ (neonato, bambino, adulto), nazionalità. Nel caso di variazione dei dati sopra evidenziati tra il momento della prenotazione e il momento dell’imbarco, i passeggeri sono obbligati a comunicare detti cambiamenti.
I dati personali, raccolti ai sensi del presente articolo, sono conservati solo per il tempo necessario ai fini del citato decreto e/o in ottemperanza a quanto disposto con il Decreto Legislativo n.196/2003.
Art. 16 - CONDIZIONI SANITARIE DEL PASSEGGERO
A bordo non è presente un medico, il Vettore non accetta, pertanto, i passeggeri che necessitino di assistenza sanitaria durante il trasporto, salvo quanto previsto dal successivo art.17.
In presenza di idoneo certificato medico rilasciato non oltre 48 ore prima della partenza ed emesso da una struttura sanitaria pubblica (Ospedale, Asl) o dal medico di base, attestante che il passeggero non necessita di assistenza sanitaria durante il trasporto, il Vettore imbarcherà detto passeggero declinando ogni responsabilità al riguardo.
È, inoltre, sottoposto a giudizio del Comandante, l’imbarco del passeggero, che si trovi in condizioni fisiche o psichiche tali che non gli consentano di affrontare il viaggio o tali da recare molestia o cagionare pericolo per sé e per gli altri, per abuso di stupefacenti, allucinogeni ed alcool. In tutti i casi predetti il passeggero non avrà diritto al risarcimento di danni e sarà responsabile per i danni arrecati alla propria persona, alla nave, a tutte le sue dotazioni o equipaggiamenti, a terzi nonché a cose di terzi.
L’accettazione del passeggero a bordo da parte del Vettore non dovrà essere considerata come rinuncia a qualsiasi suo diritto a far valere in seguito le sue riserve sulle condizioni del passeggero, conosciute o meno dal Vettore al momento dell’imbarco e/o partenza della nave.
Art. 17 - PERSONE CON DISABILITÀ E PERSONE CON MOBILITÀ RIDOTTA
La Società, nei limiti previsti dal Regolamento UE/1177/2010, accetta la prenotazione di persone con disabilità o a mobilità ridotta che ne facciano richiesta alle stesse condizioni di tutti gli altri passeggeri e si impegna a fornire, senza oneri aggiuntivi, assistenza alle persone a mobilità ridotta secondo le previsioni di cui al Regolamento UE/1177/2010 (un’informativa relativa a tale normativa ècomunque disponibile sul sito del Vettore)
1. Assistenza nei porti:
- la PMR verrà assistita, qualora ne abbia necessità, dal momento dell’accesso nell’area portuale, sia che questo sia avvenuto con mezzi privati, bus o treno;
- la PMR sarà accompagnata fino alla biglietteria, per l’acquisto del titolo di viaggio o, qualora ne fosse già in possesso, all’imbarco.
- una volta sbarcata verrà accompagnata presso la biglietteria dello scalo.
2. Assistenza a bordo delle unità navali
- La PMR verrà assistita dal personale di bordo:
nelle operazioni di imbarco/sbarco.
nel deposito/recupero del bagaglio.
nel raggiungimento del posto assegnato.
nel recarsi ai servizi igienici.
Qualora la PMR sia assistita da un proprio accompagnatore, questi potrà richiedere di prestare la necessaria assistenza in porto nonché per l’imbarco e lo sbarco.
Le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta notificano al vettore, al momento della prenotazione o dell’acquisito anticipato del biglietto, le loro esigenza specifiche per la sistemazione, il posto a sedere, i servizi richiesti, o la necessità di trasportare apparecchi medici purché tali esigenza o necessità siano note in tale momento.
Quanto sopra a condizione che:
- la Persona a mobilità ridotta richieda assistenza, specificandone il tipo alla biglietteria del porto di partenza (i cui recapiti sono disponibili sul sito internet www.toremar.it), almeno 48 ore prima della prevista partenza anche tramite telefono, telefax o mail. Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un’adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi;
- se non vengono effettuate le predette notifiche Toremar fa tutto il possibile per garantire che l’assistenza venga fornita in modo tale che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato il biglietto;
- la persona con disabilità o a mobilità ridotta si presenti nel punto designato ad un’ora stabilita da Toremar non oltre 60 minuti prima dell’orario di partenza pubblicato o, qualora non sia stata stabilita un’ora, almeno 30 minuti prima.
Toremar inoltre:
assicura che il proprio personale che fornisce un'assistenza diretta alle persone disabili e a mobilità ridotta abbia le conoscenze per soddisfare le necessità di tali persone, a seconda della disabilità o della riduzione di mobilità, fornendo una formazione incentrata sull'assistenza e sulla sensibilizzazione alla disabilità, a tutto il personale che lavora a diretto contatto con i viaggiatori;
assicura che tutti i nuovi dipendenti ricevano una formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia;
se una Persona con disabilità o a mobilità ridotta ha bisogno di un'animale da assistenza, tale animale viene sistemato a condizione che venga fornita notifica a TOREMAR, anche tramite la propria rete di vendita, in conformità delle norme applicabili in materia di trasporto di animali da assistenza riconosciuti a bordo di navi passeggeri.
Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o parti di esse vengano perse o danneggiate durante la movimentazione nel porto o il trasporto a bordo delle navi, il passeggero cui appartengono è risarcito da TOREMAR. Se necessario, si fa tutto il possibile per fornire rapidamente attrezzatura di sostituzione.
Art. 18 - INFORMAZIONI DI IMBARCO E NORMATIVE DI NAVIGAZIONE
I passeggeri all’atto dell’imbarco sono tenuti a prendere dall’autovettura al seguito tutti gli oggetti di valore e quanto loro necessario durante la traversata, è proibito accedere al garage durante al navigazione. Il Vettore non risponde di eventuali mancanze di oggetti e/o dotazioni che dovessero essere riscontrate all’interno dell’autovettura.
Qualora la nave sia dotata di ingresso dedicato per i passeggeri a piedi, l’accesso al garage con l’autovettura è ammesso al solo autista, gli altri passeggeri dovranno utilizzare la scala laterale muniti dell’apposita copia per l’imbarco.
È assolutamente vietato scendere dalla nave dopo aver effettuato le operazioni di imbarco.
Art. 19 - RITARDO
1. Ritardo alla partenza
I. In caso di ritardo la Società informa i passeggeri dell’orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile, ma non oltre trenta minuti dopo la partenza prevista o un’ora prima dell’arrivo previsto.
II. Quando la Società prevede ragionevolmente che una corsa subisca un ritardo superiore a sessanta minuti rispetto all’orario previsto di partenza, deve offrire gratuitamente ai passeggeri generi di conforto e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sulla nave o in porto o possono essere ragionevolmente forniti.
III. In caso di ritardo o corsa persa che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ove e allorché sia fisicamente possibile, i passeggeri ricevono gratuitamente la sistemazione in albergo o di altro tipo e il trasporto tra il porto e la sistemazione, oltre ai pasti e ai generi di conforto di cui al comma 3.
IV. Se il servizio marittimo non può più essere proseguito, la Società organizza, ove possibile e quanto prima, servizi di trasporto alternativi per i passeggeri.
V. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti la Società presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori.
VI. In conformità alle previsioni di cui al Regolamento CE/1177/2010, Quando la Società prevede ragionevolmente che un servizio marittimo passeggeri subisca un ritardo superiore a 90 minuti rispetto all’orario previsto di partenza, il passeggero immediatamente:
riceve l’offerta di servizi di trasporto alternativi a condizioni ragionevoli o, se ciò non è praticabile, viene informato in merito a servizi di trasporto alternativi offerti da altri operatori di trasporti;
riceve il rimborso del prezzo del biglietto, qualora non accetti i servizi di trasporto alternativi. Con il consenso del passeggero il rimborso integrale del biglietto può avvenire sotto forma di buono e/o altri servizi per un importo equivalente alla tariffa di acquisto.
2. Ritardo all’arrivo
I. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere alla Società la compensazione economica di cui al Regolamento CE/1177/2010 in caso di ritardo all’arrivo dovuto a cancellazione. I risarcimenti minimi sono fissati come segue:
il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;
il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.
Il 100% del prezzo del biglietto se la Società non fornisce servizi alternativi o le informazioni di cui ai commi precedenti.
II. Il risarcimento è effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa richiesta scritta.
III. Il risarcimento può essere effettuato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). Il risarcimento è effettuato in denaro su richiesta scritta del passeggero.
Ai sensi dell’art.19.6 del Regolamento UE/1177/2010 la soglia minima al di sotto della quale la compensazione economica non è prevista è pari a 6 euro.
I punti 1.III., 2.I., 2.II. e 2.III. non si applicano se il ritardo o la cancellazione è provocato da circostanze eccezionali che ostacolano l’esecuzione del servizio di trasporto, che non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli.
Art. 20 - INFORMAZIONI DI SICUREZZA E COSTI ISPS
In ottemperanza al codice internazionale ISPS relativo alle norme antiterroristiche, si informano i passeggeri che sono tenuti ad esibire il biglietto di viaggio e il documento di identità qualora fosse richiesto da un ufficiale della nave. Sono altresì tenuti ad acconsentire ad eventuali ispezioni sul proprio bagaglio qualora fosse richiesto. Detti controlli possono essere eseguiti anche dalle strutture portuali.
Ricordiamo che durante la sosta della nave in porto è proibito avvicinarsi a meno di 50 metri dalla stessa e dagli ormeggi.
Inoltre, in relazione all’applicazione del codice ISPS, il Vettore informa che le autorità portuali potrebbero disporre di ulteriori richieste e il pagamento di tasse supplementari, non ancora quantificate.
Art. 21 - DICHIARAZIONE DI VALORE DEL VEICOLO
Si precisa che limitatamente ai danni materiali diretti, eventualmente subiti durante il trasporto dei veicoli, ai sensi della vigente normativa, per fatti imputabili al Vettore, in deroga al disposto dell’art.412 del Codice della Navigazione, il Vettore rinuncia ad avvalersi del limite di risarcimento, purché sussistano tutte le ulteriori condizioni di legge e di contratto che diano diritto al risarcimento di tale eventuale danno. Pertanto lo stesso verrà indennizzato nella sua totalità, senza massimale alcuno.
La suddetta rinuncia, di conseguenza, rende superflua per i passeggeri la presentazione di dichiarazione di valore dell’autovettura al seguito.
Art. 22 - RESPONSABILITÀ
Il passeggero, dal momento dell’imbarco e fino allo sbarco, deve attenersi alle disposizioni date dal Comando di bordo; inoltre deve improntare il suo comportamento alla comune diligenza e prudenza, vigilando sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la sua custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose, e ciò ove più lo richiedano le condizioni meteo-marine del viaggio.
La Società non sarà in alcun caso responsabile di perdite e danni causati ai veicoli imbarcati o alle cose in essi contenute da qualsiasi altro veicolo, a meno che non siano ad essa direttamente imputabili. Eventuali reclami andranno regolati direttamente fra le parti coinvolte.
Art. 23 - OGGETTI SMARRITI
Qualora il passeggero dimentichi o smarrisca oggetti personali a bordo, potrà rivolgersi al Comando della nave oppure, a sbarco avvenuto, potrà compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito ed inviarlo al relativo indirizzo di posta elettronica urp@toremar.it.
Il Vettore, non appena ricevuta la segnalazione, provvederà ad effettuare immediatamente tutte le ricerche del caso, in conformità alla norma di cui all’art.927 del Codice Civile, senza essere tenuto ad alcun indennizzo in caso di mancato ritrovamento degli oggetti dimenticati o smarriti a bordo dal passeggero.
Art. 24 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il contratto di trasporto passeggeri, nonché di bagagli e veicoli al seguito è regolato, salvo quanto disposto nelle presenti condizioni, dalla legge italiana, e segnatamente dal Codice della Navigazione e dai Regolamenti Comunitari vigenti.
Per qualsiasi controversia avente origine dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede legale del vettore. Peraltro, nel caso di passeggero residente in Italia che rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa italiana vigente, sarà esclusivamente competente il foro di residenza o domicilio elettivo dello stesso.